Qualità delle acque destinate al consumo umano: cosa cambia?

6 Aprile 2023
acque

Il 21 Marzo 2023 è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, riguardante le acque destinate al consumo umano. Proponiamo qui un approfondimento tecnico operativo a cura di Arace Laboratori. 

 

Dopo oltre 20 anni dal Decreto legislativo 31/2001, subentra una nuova legge che porterà alcune modifiche nella gestione dei controlli. La dott.ssa Annarita Panarelli di Arace Laboratori ha preparato un documento riassuntivo e semplificato che spiega quali tipologie di acque coinvolge il Decreto e cosa cambia da un punto di vista Analitico, di Tipologia di Controllo e Monitoraggi.

 

Il D.lgs 23 febbraio 2023, n. 18 attua la direttiva europea (UE) 2020/2184 del 16 Dicembre 2020 e introduce l’approccio alla sicurezza dell’acqua basandosi sul rischio, finalizzato a:

  • Garantire una maggiore qualità delle acque potabili;
  • Garantire l’accesso equo all’acqua in modo contestualizzato e potenziato;
  • Implementare controlli che tengano conto anche dei cambiamenti climatici, della protezione dei sistemi idrici e altri eventi che, se combinati, possono avere effetti molto importanti sulla fornitura di acqua potabile.

La direttiva (UE) 2020/2184 introduce nuovi controlli per garantire una maggiore protezione dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, inserendo requisiti di igiene anche per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture.

Il nuovo decreto legislativo inserisce una serie di contenuti relativi ai punti di prelievo in cui vanno verificati i valori dei parametri specificati oltre a criteri di valutazione di rischio con riferimento alle aree di alimentazione dei punti di prelievo e ai sistemi di fornitura idrica.

Le tipologie di acque coinvolte dal Decreto sono quelle destinate al consumo umano, acque sotterranee, acque di piscina e tutte le acque a diretto contatto con l’uomo.

L’obbligo si applica dal 21 Marzo 2023 e in dettaglio il Decreto prevede:

  • Definizione del Piano di Sicurezza Acque (PSA);
  • Valutazione del Rischio (da inserire in valutazioni già presenti nell’azienda o DVR o HACCP);
  • Definizione del Piano Analitico e di Campionamento Annuale;
  • Esecuzione delle Analisi;
  • Eventuale comunicazione di fuori limiti a organi di controllo.

 

Cosa cambia da un punto di vista Analitico, di Tipologia di Controllo e Monitoraggi

Allegato I – Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Se ci concentriamo sui metalli che subiscono una modifica nel passaggio dal Decreto Legislativo 31/2001 al Decreto Legislativo 18/2023 la prima cosa che si nota è l’introduzione di un nuovo elemento, l’Uranio: questo parametro viene inserito direttamente nell’Allegato 1 Parte B e ne viene richiesta la determinazione per assicurare che il livello radioattivo delle acque non superi la soglia ritenuta tollerabile per la salute. L’Uranio viene inserito con un valore limite di 30μg/l.

Oltre all’Uranio vengono modificati una serie di valori limite di metalli già presenti nel precedente Decreto Legislativo 31. Non per tutti però è prevista una diminuzione del limite, infatti per l’Antimonio si passa da un limite di 5 μg/l ad un limite di 10 μg/l; per il Rame si passa da 1 mg/l a 2 mg/l; per il Selenio da 10 μg/l a 20 μg/l e infine per il Vanadio da 50 μg/l a 140 μg/l. Diminuiscono invece i limiti per Cromo totale che passa da 50 μg/l ad un valore limite di 25 e per il Piombo che da 10 μg/l passa a 5 μg/l.

Allegato II – Controllo e Monitoraggio sono definiti:

  • Requisiti dei parametri di controllo su matrice Acqua destinata al consumo umano diretto e indiretto
  • Parametri e frequenze che dipendono da tipologie di attività e consumi annuali
  • Metodi di campionamento e punti di campionamento definiti per parametrici chimici e parametri microbiologici

Allegato III – Specifiche per l’Analisi dei Parametri sono le seguenti:

Parametri Microbiologici

  1. Escherichia coli (E.Coli) e batteri coliformi(UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);
  2. Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2);
  3. Conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222);
  4. Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189);
  5. Legionella (UNI EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell’allegato I, Parte D).
  6. Colifagi somatici.

*per il monitoraggio operativo, è possibile fare riferimento all’allegato II, Parte A, norme UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3.

Parametri Chimici 

Per i parametri di cui alla Tabella 1, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell’articolo 74, comma 2, lettera ), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. pari al 30%, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un’incertezza di misura quale quella specificata nella Tabella 1.

L’incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all’allegato I. Il confronto con il valore di parametro è da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell’allegato I.

Ove necessario, il CeNSiA recepisce le linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e poli-fluoro alchiliche comprese nei parametri ‘PFAS-totale’ e ‘somma di PFAS’, compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione prevede di adottare entro il 12 gennaio 2024.

 

Quali aziende devono adeguarsi al Decreto 

Le aziende obbligate sono specificate nell’allegato VIII. (art.2) e comprendono

  • Aziende che producono acqua in bottiglia
  • Aziende alimentare che utilizzano l’acqua nel loro processo
  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali
  • Strutture ricettive, Strutture alberghiere e Spa
  • Strutture a uso collettivo
  • Istituti penitenziari e Caserme
  • Navi, Stazioni e Aeroporti
  • Ristorazione pubblica e collettiva
  • Strutture e Centri sportivi
  • Campeggi

 

 

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